COLLOCAMENTO DISABILI. SANZIONI RINCARATE DI QUASI IL 10%

«Il Servizio Occupazione Disabili mette inoltre a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati i seguenti servizi a partire dal 10 gennaio 2011
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«News per il collocamento obbligatorio. Sanzioni rincarate di quasi il 10%, ma i tempi di trasmissione del prospetto informativo sono più brevi del previsto: l’invio sarà possibile solo per via telematica dal 15 gennaio .Il nuovo modello scaricabile dal sito del ministero del Lavoro. La scadenza resta fissata al 31 gennaio »

«Sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio-Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 »

Ecco il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 concernente l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui all’art. 15 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011:

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 15 dicembre 2010
Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 15, comma 5, dispone che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del medesimo articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 adottato ai sensi dell'15, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed in particolare
l'art. 1, comma 1 dello stesso, che ha previsto l'aumento 2 d) dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della citata legge n. 68/1999 «rispettivamente sino ad euro 578,43 e ad euro 28,02» nonche' il comma 2 del medesimo decreto che ha aumentato la sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999, «sino ad euro 57,17»;
Ritenuto, in assenza di criteri indicati da espressa disposizione di legge relativamente all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, di dover provvedere all'adeguamento delle stesse, adottando il medesimo criterio della variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento ed accertato dall'Istituto Nazionale di Statistica, gia' adottato dal precedente decreto ministeriale;
Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica con nota del 26 novembre 2010 ha comunicato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, nel periodo di riferimento gennaio 2005-gennaio 2010, e' stata pari a + 9,8%;
Decreta:
Art. 1
1
. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da «euro 578,43» ad «euro 635,11» e da «euro 28,02» ad «euro 30,76».
2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 gia' adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12
dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da «euro 57,17» ad «euro 62,77».
Roma, 15 dicembre 2010
Il Ministro: Sacconi ]
Leggi • Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 (formato .pdf 9 Kb)

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